STATUTO
Denominazione – Sede
ART. 1 – Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita una associazione priva di personalità giuridica e senza fini di lucro, operante nel settore sportivo della Danza e nelle attività sportive ad esso connesse, denominata
CENTRO PROMOZIONE DANZA Associazione Sportiva Dilettantistica
L’associazione ha sede in Marcellina (RM), Via della Stazione 95.
Essa potrà essere trasferita in qualsiasi momento, sempre in Marcellina, con l’approvazione dell’assemblea ordinaria dei soci.
L’Associazione aderisce, accettandone lo Statuto, all’Unione Italiana Sport Per tutti (UISP) e alle sue strutture periferiche.
Con delibera del Consiglio Direttivo, potrà aderire ed affiliarsi ad associazioni ed Enti di promozione sportiva, agli organismi aderenti al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), alle federazioni e alle leghe sportive e simili, sia nazionali che internazionali.
Scopo – Oggetto
ART. 2 – L’Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.
Essa opera per scopi sportivi, ricreativi e solidaristici per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi, proponendosi di offrire ai soci idonei ed efficienti servizi relativi alle loro esigenze motorie e sportive, ricreative e culturali.
ART. 3 – L’Associazione promuove l’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica in particolare in discipline quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle riconducibili alla disciplina della danza e alle discipline affini riconosciute dall’ordinamento sportivo.
L’associazione può svolgere anche altre attività diverse da quelle sopra indicate, quali, a titolo meramente esemplificativo, attività culturali, turistiche e ricreative che permetteranno a giovani e adulti di aggregarsi e di crescere in armonia e rispetto reciproco. L’Associazione potrà altresì acquistare, costruire e vendere e gestire impianti sportivi, organizzare eventi e/o manifestazioni culturali ed intrattenimenti musicali e ricreativi in genere, nonché gestire bar, ristoranti e comunque locali di ristoro per i propri associati. Lo svolgimento di attività diverse da quelle sportive viene deliberato dal Consiglio Direttivo ed è subordinato alla circostanza che si qualifichino come attività secondarie e strumentali rispetto alle attività sportive”.
Soci
ART. 4 – Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell’Associazione quanti ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.
ART. 5 – Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta all’Associazione, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservarne i regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.
Previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, verrà rilasciata la tessera sociale e il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio.
L‘adesione all’Associazione deve essere rinnovata annualmente. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
ART. 6 – La qualifica di socio dà diritto:
– a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
– a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto e dei regolamenti.
– a partecipare alle elezioni degli organi direttivi.
I soci sono tenuti:
– all’osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
– al pagamento della quota associativa.
ART. 7 – La quota associativa dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo, in funzione dei programmi di attività, con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.
Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.
Recesso – Esclusione
ART. 8 – La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.
ART. 9 – Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo, e sono operanti con effetto immediato
L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione.
b) che si renda moroso nel versamento delle quote sociali annuali;
c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione, agli altri soci, od ad eventuali altre persone fisiche, associazioni o strutture con le quali l’Associazione intrattiene rapporti.
L’esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.
ART. 10 – Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell’art. 9.
Fondo Comune – Esercizio sociale
ART. 11 – Il fondo comune è indivisibile ed è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all’Associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali e da eventuali avanzi di gestione. Costituiscono, inoltre, il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
In ogni caso l’eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
ART. 12 – L’esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico-finanziario da presentare all’Assemblea degli associati.
Il bilancio deve essere approvato dall’Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Organi dell’Associazione
ART. 13 – Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei soci, organo sovrano;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente.
Assemblee
ART. 14 – Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso affisso nella sede dell’associazione.
Tale avviso deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima e della seconda convocazione e deve essere emesso almeno quindici giorni prima dell’adunanza.
ART. 15 – L’assemblea ordinaria.
a) approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
b) procede alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo con le modalità previste dallo Statuto, eventualmente integrate dal Regolamento;
c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
d) approva l’eventuale Regolamento, che costituirà parte integrante dello Statuto.
Essa ha luogo almeno una volta l’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale.
L’assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo o il Presidente lo ritengano necessario o se ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno tre decimi dei soci aventi diritto al voto.
L’assemblea è convocata dal presidente.
È fatto obbligo al Consiglio Direttivo di operare affinché siano attivati tutti i mezzi necessari alla pubblicità, alla convocazione ed allo svolgimento dell’assemblea.
ART. 16 – L’assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori.
ART. 17 – In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno dei soci aventi diritto.
In seconda convocazione, l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
Nelle assemblee hanno diritto al voto i soci maggiorenni, in regola con il pagamento delle quote annuali, secondo il principio del voto singolo.
Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell’Associazione per il quale occorrerà il voto favorevole dei due terzi dei componenti l’assemblea.
ART. 18 – L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall’assemblea stessa.
La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell’assemblea stessa.
Consiglio Direttivo
ART. 19 – Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri scelti fra i soci che non si trovino in condizione di incompatibilità previste dall’ordinamento statale e sportivo tempo per tempo verificate e attualmente definite dall’art. 11 del DLgs 36/2021 ai sensi del quale “E’ fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI”.
I componenti del Consiglio restano in carica fino a revoca.
Il Consiglio elegge fra i suoi componenti il Presidente, il vice Presidente, ed un eventuale Segretario.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure dal membro anziano del direttivo quando ne sia fatta domanda da almeno 2 membri.
La convocazione è inoltrata almeno otto giorni prima della adunanza a mezzo posta elettronica o lettera da spedire o consegnare o a mezzo fax.
Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri finalizzati alla gestione dell’Associazione. A titolo esemplificativo, il Consiglio deve:
a) curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo;
c) compilare i regolamenti interni;
d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
e) deliberare circa l’ammissione, il recesso e l’esclusione degli associati;
f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;
g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione.
ART. 20 – Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall’incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, i quali rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio; nell’impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l’eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Comitato, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.
Presidente
ART. 21 – Il Presidente, il quale viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione.
Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.
In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.
In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.
Pubblicità e trasparenza degli atti sociali
ART. 22 – Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali, deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.
Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.
Regolamenti
ART. 23 – Il regolamento interno deve essere conforme ai contenuti del presente Statuto.
Esso disciplina gli aspetti economici, organizzativi, operativi e logistici delle attività dell’associazione.
In caso di affiliazione ad altre associazioni ed Enti di promozione sportiva, alle Federazioni ed alle leghe sportive del CONI, su loro specifica richiesta potrà essere redatto ed approvato un Regolamento esterno che contempli obbligatoriamente e incondizionatamente le clausole che uniformino il presente Statuto alle disposizioni del CONI ed ai regolamenti delle sue Federazioni.
Detto Regolamento costituirà ad ogni effetto parte integrante del presente Statuto ai fini della esplicita approvazione da parte del CONI e delle sue Federazioni.
Scioglimento
ART. 24 – Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’assemblea con il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti l’assemblea.
In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.
Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a fini sportivi sentito l’organismo di controllo.
Norma finale
ART. 25 – Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.