Certificato medico per studiare danza, una storia infinita… torna obbligatorio l’elettrocardiogramma!

di Oscar Bonavena

Certificato medico ECGL’otto agosto scorso il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin ha finalmente firmato il tanto atteso decreto con le “Linee guida di indirizzo in materia  di certificati medici per l’attività sportiva non agonistica”. Lo troviamo pubblicato sul sito del Ministero della salute in data 8 settembre 2014. Il decreto conferma quanto disposto dal DM del 24 aprile 2013 e torna così obbligatorio il rilascio del certificato medico con elettrocardiogramma per attività sportiva non agonistica (l’ECG era stato lasciato alla discrezione del medico – Art. 42 bis L. n. 98 del 9 agosto 2013, conversione in legge con modificazioni del “Decreto del fare“) mentre rimane esonerata dall’obbligo di certificato medico l’attività ludico-motoria.

Ma lo studio della danza è attività ludico-motoria o attività sportiva non agonistica? Nessuna delle due, risponderanno i più, ma cerchiamo di capirci qualcosa partendo dal fatto che, in assenza di una normativa specifica che disciplini l’attività (argomento che abbiamo già trattato e sul quale ci stiamo impegnando), la quasi totalità delle scuole di danza sono costituite in forma di Associazione Sportiva Dilettantistica affiliate ad Enti di Promozione Sportiva e quindi iscritte al registro CONI.

Dunque, il Decreto del Ministero della Salute del 24 aprile 2013 recita:

  • art. 2: “…è definita amatoriale l’’attività ludico-motoria, praticata da soggetti non tesserati (…) agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, (…) non regolamentata da organismi sportivi…”
  • art. 3: Si definiscono attività sportive non agonistiche quelle praticate dai seguenti soggetti: (…) coloro che svolgono attività organizzate da (…) società sportive affiliate (…) agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI

Non vi è dubbio quindi che l’attività praticata nelle scuole di danza, proprio in virtù della forma associativa delle stesse,  rientri nella definizione di attività sportiva non agonistica (attenzione a non confondere attività con “ridotto impegno cardiovascolare” come “il ballo” – vedi art. 2) comma 5) lettera C) del DM in questione – con l’attività di studio della danza praticata nelle A.S.D.). Di conseguenza non vi è dubbio che l’obbligo del certificato medico riguarda anche chi pratica attività nelle scuole di danza (costituite come A.S.D.).

La non chiarezza su questo tema, in questi giorni alimentata anche da alcuni approssimativi articoli di stampa, è spesso fonte di equivoci.

Ma torniamo ora al recente decreto firmato dal Ministro Lorenzin con cui si approvano le linee guida. Leggiamo nell’allegato 1) alla voce “Esami clinici, accertamenti e conservazione dei referti” che “ai fini del rilascio del certificato medico (per attività sportiva non agonistica  – n.d.r.) è necessario (…) un elettrocardiogramma a riposo (…) effettuato almeno una volta nella vita. Nell’allegato 2) troviamo invece il modello di certificato confermato dal decreto che prevede appunto l’ECG.

Quindi le disposizioni contenute nelle linee guida approvate dal Ministero della Salute dovranno essere osservate, salvo (non impossibili) diverse indicazioni delle regioni che possono consentire alle A.S.D. di svolgere anche attività ludico-motorie, tra le quali la danza potrebbe rientrare.

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